Domande frequenti

Domanda da utente

Buongiorno,
ho ricevuto un avviso 415 bis c.p.p. in cui è stato nominato un difensore di fiducia che non conosco. Come devo comportarmi? Grazie per una Sua risposta.

Risposta

Buongiorno a Lei,
mi consenta una breve premessa, prima di rispondere alla Sua domanda. Il difensore d’ufficio è un avvocato iscritto in speciali liste, cui si accede solo se si è in possesso di specifici requisiti, che ne attestano la preparazione e le competenze. L’iscrizione in tali liste consente la nomina del Suo difensore, a prescindere da una Sua richiesta in tal senso: nel processo penale, infatti, la difesa tecnica è obbligatoria e la nomina del difensore d’ufficio avviene nei casi in cui la parte non abbia provveduto a nominarne uno di fiducia. Ciò, però, non Le impedisce di farlo successivamente. Pertanto, attualmente, Lei può scegliere se continuare ad essere assistito dal difensore d’ufficio oppure sostituirlo con un legale di fiducia (il quale provvederà ad avvisare il collega dell’avvenuta sostituzione), fermo restando l’obbligo, da parte Sua, di retribuire l’attività già svolta dal primo. Nel caso in cui Lei decida di nominare un legale di fiducia (ed in questo caso si tratterà di un avvocato scelto da Lei) Le consiglio di contattarlo quanto prima affinché accetti l’incarico e perché possa concordare con Lei la strategia processuale adeguata al Suo caso.

Cordialità

Avv. Teresa Di Silvio

Domanda da Giulia P.

Gentile avvocato,
mi sono separata da mio marito l’anno scorso, dopo un lungo e sofferto accordo alla fine del quale sono riuscita ad ottenere che mia figlia restasse in casa con me. Ora ho un nuovo compagno e vorremmo sposarci, perché sento che stavolta è quello giusto. Quanto tempo dobbiamo aspettare prima che io ottenga il divorzio dal mio ex? Vorrei iniziare con i preparativi…

Giulia P.

Risposta

Gentile Giulia P.
ho una buona notizia da darLe: la recente legge sul La legge sul “divorzio breve” ha sensibilmente ridotto i tempi di attesa tra la separazione e il divorzio. Pertanto, occorrerà attendere un anno dalla data di notifica del ricorso introduttivo (nel caso vi siate separati giudizialmente), oppure 6 mesi decorrenti dalla data di udienza di prima comparizione dei coniugi (nel caso vi siate separati consensualmente), oppure ancora sei mesi dalla data di sottoscrizione nel caso in cui l’accordo dei coniugi sia stato raggiunto mediante negoziazione assistita. A questo punto occorre solo attendere i tempi tecnici per il perfezionarsi del divorzio.
Auguri per il Suo fidanzamento.

Avv. Teresa Di Silvio

Domanda di M.S.

Scusi avvocato,
ma come funziona il patrocinio a spese dello Stato nel penale? Sono stata ad informarmi presso il caf mi dicono che la mia famiglia ha i requisiti per ottenerlo. Mio marito è stato arrestato, per una cosa grossa (ma io non ne so nulla) ed ha due difensori che vogliono essere pagati comunque, ma io non ho soldi. E non so dove li tenga mio marito. Cosa devo fare?

Risposta

Gentile M.S.,
La legge prevede, nei casi come il Suo, che l’imputato di un processo penale che abbia un reddito familiare inferiore ad € 11.528,41 (aumentati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi) possa richiedere di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, ossia che il difensore di fiducia o il difensore di ufficio nominato venga pagato dallo Stato. Tuttavia, perché ciò avvenga occorre presentare la domanda ed essere ammessi al beneficio, cosa che, nel caso di specie non mi sembra essere ancora avvenuta. Inoltre, la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare un solo difensore, non due.
Pertanto ritengo che, nel Suo caso, Suo marito debba retribuire l’attività svolta dai colleghi in Suo favore.
Lo convinca.

Cordiali saluti

Avv. Teresa Di Silvio

Domanda di G.B.

Buonasera avvocato,
vorrei separarmi da mio marito, ma lui è tornato nel suo paese da molti anni (quasi otto) e non riesco a rintracciarlo, neppure telefonicamente. Posso farlo lo stesso? Quanto tempo ci vuole? Grazie per una Sua risposta.

Risposta

Buonasera Signora,
mi sono già occupata in precedenza di casi come il Suo, che avvengono abbastanza di frequente. Nei matrimoni tra persone di nazionalità diversa, infatti, capita spesso che, dopo un periodo di separazione di fatto, il coniuge straniero lasci l’Italia per tornare al suo paese senza dare più notizie di sé.
L’ordinamento tutela comunque il coniuge che vuole separarsi formalmente, e questi può ottenere sia la separazione che, successivamnte, il divorzio.
L’irreperibilità della controparte, però, determina un allungamento dei tempi per ottenere la sentenza di separazione o di divorzio. Con coniuge irreperibile, infatti, bisogna attendere almeno un anno dal deposito della domanda in Tribunale, in quanto il codice impone di fare tutto il possibile perché la controparte sia messa a conoscenza della volontà del proprio coniuge di separasi (es. ricerche anagrafiche, notificazioni a soggetto irreperibile…etc…). Pertanto Lei può certamente richiedere la separazione da Suo marito, ma dovrà attendere almeno un anno per ottenere la sentenza.

Cordialità

Avv. Teresa Di Silvio

Domanda di M.B.

Gentile avvocato,
una mia amica si sta occupando dell’anziana zia, perché i figli si rifiutano di vederla da 10 anni e si disinteressano delle sue condizioni di salute. La signora, per gratitudine nei confronti della nipote, vorrebbe nominarla sua erede universale, diseredando i figli. E’ possibile? Cosa deve fare? Mi risponda per favore, grazie.

Risposta

Gentile M.B.,
La diseredazione può essere inserita nel testamento senza uso di particolari formule e senza indicarne le motivazioni, è sufficiente che dall’atto si evinca la volontà di farlo. Tuttavia, nel caso di specie, non è consigliabile che la Signora diseredi i propri figli: essi sono, infatti, legittimari, ossia persone alle quali la legge riserva una quota di eredità e, qualora venissero diseredati, potrebbero impugnare il testamento stipulato in favore della Sua amica per lesione di legittima. L’unico modo per far sì che i figli perdano i beni ereditari della Signora è quello di ottenere una pronuncia che ne accerti l’indegnità a succederle, ma ciò è possibile solo in casi tassativi, ossia:
– qualora abbiano attentato alla vita o all’incolumità della Signora, dei suoi parenti o del coniuge,
– in caso di perdita definitiva della potestà sui figli,
– in caso di fabbricazione di un testamento falso,
– in caso di in raggiri e atti violenti finalizzati a indurre, cambiare, revocare o impedire il testamento altrui.

Dette circostanze devono, però, essere provate dalla parte che agisce in giudizio, proprio perché – come ha recentemente ribadito anche il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10053 del 3 ottobre 2017 – l’ordinamento fa ricadere sull’indegno delle conseguenze piuttosto gravi a seguito della pronuncia del Giudice: egli, infatti, può essere condannato alla restituzione, oltreché dei beni ereditari, anche degli interessi sulla somma già ereditata. Sulla base dei fatti che Lei mi ha esposto, però, non mi sembra che nessuno dei figli della Signora possa essere dichiarato indegno a succederle.
Resto a disposizione per ogni altro chiarimento e La saluto cordialmente.

Avv. Teresa Di Silvio

Domanda di H.H.

Gentile avvocato,
ho un problema: vorrei acquistare una casa, facendo un mutuo trentennale con la mia banca, ma quando sono andato per chiederlo la Banca si è accorta che ci sono alcune cambiali protestate a mio nome. Però io quei soldi li ho pagati e ora vorrei il mutuo! Cosa posso fare per “risultare pulito” agli occhi della banca?

Risposta

Egregio H.H.,
le consiglio di presentare una richiesta di riabilitazione dei protesti: si tratta di un procedimento che serve a cancellare un protesto legato ad un titolo di credito (nel Suo caso una cambiale), e a riabilitare la persona protestata dopo che questa ha pagato la somma risultante sul titolo di credito.
La riabilitazione può essere ottenuta se l’importo protestato è stato pagato e se è passato un anno dalla data del protesto e Lei non ne ha subiti altri nel frattempo.
Per ottenere la riabilitazione a seguito di un protesto e’ necessario presentare:
– la domanda di riabilitazione in carta semplice;
– una marca da bollo da € 27,00;
– la ricevuta del pagamento del contributo unificato di € 98,00;
– una marca da bollo da € 4,32 per il ritiro della copia semplice del provvedimento di riabilitazione.

E’ inoltre è necessario allegare l’originale della cambiale protestata con il relativo foglio di protesto.

Poiché nel suo caso si tratta di molteplici protesti, occorre vedere quanto tempo è passato tra l’uno e l’altro e quanto tempo è decorso dal primo. Le segnalo, infatti, che se tutti i protesti da Lei subiti si sono succeduti nell’arco di tre anni ed è intercorso almeno un anno tra l’uno e l’altro, se i pagamenti sono avvenuti, l’stanza potrà essere accolta.
Tenga presente che per ottenere una copia del provvedimento di riabilitazione sono necessari 30 giorni lavorativi.
Per presentare una richiesta di riabilitazione l’assistenza del difensore è meramente facoltativa, ma, se preferisce farsi aiutare da un avvocato, prenda pure contatti con lo Studio, che provvederà a fissarLe un appuntamento.

Un cordiale saluto

Avv. Teresa Di Silvio

 

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