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	<title>Avvocato Teresa Di Silvio</title>
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		<title>Sì al gratuito patrocinio in sede penale quando il reddito è zero</title>
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		<dc:creator><![CDATA[valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 04:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito patrocinio]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[reddito zero]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La quarta sezione della Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 10406/2018, si è pronunciata su una delle questioni maggiormente spinose in tema di gratuito patrocinio: il rigetto della relativa istanza quando il reddito del dichiarante è pari a zero. In genere ciò avviene perché ai giudici non pare credibile che l&#8217;istante non abbia&#8230; <br /> <a class="button small blue" href="https://www.avvocatoteresadisilvio.it/si-al-gratuito-patrocinio-in-sede-penale-quando-il-reddito-e-zero/">Leggi tutto</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La quarta sezione della Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 10406/2018, si è pronunciata su una delle questioni maggiormente spinose in tema di gratuito patrocinio: il rigetto della relativa istanza <strong>quando il reddito del dichiarante è pari a zero</strong>.</p>
<p>In genere ciò avviene perché ai giudici non pare credibile che l&#8217;istante non abbia neppure i mezzi per poter sopravvivere <span id='easy-footnote-1-340' class='easy-footnote-margin-adjust'></span><span class='easy-footnote'><a href='https://www.avvocatoteresadisilvio.it/si-al-gratuito-patrocinio-in-sede-penale-quando-il-reddito-e-zero/#easy-footnote-bottom-1-340' title='&lt;br /&gt;
Bisognerebbe, infatti, sempre indicare, nell&amp;#8217;istanza, i &lt;b&gt;possibili aiuti ricevuti da terzi&lt;/b&gt;, anche a titolo di &amp;#8220;prestito&amp;#8221; o per beneficienza, o, addirittura, quando si tratta di profitti derivanti da fatto illecito, se non gia&amp;#8217; sottoposti a sequestro o a confisca penale (cfr. art. 14, comma 4, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537).'><sup>1</sup></a></span><br />
e, quando egli riveste la qualifica di imputato di un procedimento penale per reati contro il patrimonio, accogliere la sua richiesta di patrocinio diventa quasi impossibile.<br />
Il caso esaminato dalla Cassazione, infatti, riguardava il rigetto, da parte del Presidente di Sezione del Tribunale di Pescara, dell&#8217;opposizione ad un decreto di rigetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del Tribunale in funzione monocratica, con la seguente motivazione &#8220;<em>la dichiarazione di reddito pari a zero, presentata dall&#8217;istante deve ritenersi di potenziale inganno, in assenza di indicazioni relative agli inevitabili aiuti ricevuti da terzi per far fronte alle esigenze di vita, anche avuto riguardo agli orientamenti di legittimità, secondo cui la totale assenza di reddito deve considerarsi assolutamente inverosimile</em>&#8220;.</p>
<p>Nell&#8217;impugnare tale provvedimento, il difensore dell&#8217;istante ha, però, correttamente rilevato che <span style="text-decoration: underline;">la normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato non prevede l&#8217;esclusione dal beneficio per coloro che sono del tutto privi di redditi</span>, e che, anzi, ciò finirebbe, addiritura, col far venir meno le finalità dell&#8217;istituto.</p>
<p>Egli, poi, sottolinea che ,se il Giudice avesse dubitato della veridicità della dichiarazione del richiedente, ben avrebbe potuto trasmettere l&#8217;istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche (art. 96 comma 1 e 2 D.P.R. 115/2002).</p>
<p>Infine, l&#8217;inesistenza di condanne o, come nel caso di specie, l&#8217;esistenza di un solo reato contro il patrimonio, non può giustificare l&#8217;assunto secondo cui la ricorrente vivrebbe del provento di attività illecite.</p>
<p>La Cassazione dopo aver stabilito la fondatezza nel merito delle doglianze del difensore, ha espresso i seguenti principi di diritto: 1) se il Giudice potesse fondare il suo convincimento solo sulla base di una presunzione d&#8217;inverosimiglianza della dichiarazione di non possedere alcun reddito, verrebbe meno l&#8217;effettività del principio di solidarietà, come previsto dall&#8217;art. 24 comma III della Costituzione e posto alla base dell&#8217;istituto del patrocinio a spese dello Stato; 2) invero, in caso di dubbio, al giudice sono conferiti specifici poteri processuali di accertamento del redditi dell&#8217;istante e della loro provenienza, come indicati dall&#8217;art. 96 del D.P.R. 115/2002.</p>
<p>Per quanto attiene al primo motivo, gli Ermellini ritengono, infatti, che <strong>la semplice affermazione dell&#8217;assenza totale di reddito non è affatto di per sé un &#8220;potenziale inganno&#8221;, ma <span style="text-decoration: underline;">una situazione, seppure non comune, certamente possibile</span></strong>, ma anzi, che essa sia <span style="text-decoration: underline;"><strong>la più grave delle situazioni tutelate dalla normativa che assicura la difesa dei non abbienti</strong></span>.</p>
<p>Inoltre, sebbene, per poter richiedere il beneficio, occorra allegare la dichiarazione dei redditi, esistono alcune particolari situazioni in cui il soggetto è esonerato dal presentarla, e, <strong>in quei casi, è sufficiente l&#8217;autocertificazione dell&#8217;istante per provare l&#8217;assenza di redditi al di sopra dei limiti previsti per l&#8217;ammissione al beneficio.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Detta autodichiarazione, poi, ha pieno valore probatorio e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l&#8217;attendibilità</strong></span>, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell&#8217;analisi negativa effettuata dall&#8217;ufficio finanziario, cui il giudice<br />
deve trasmettere copia dell&#8217;istanza con l&#8217;autocertificazione e la documentazione allegata (Cass. Sez. 4, n. 53356 del 27/09/2016 &#8211; dep. 15/12/2016, Tilenni Scaglione, Rv. 2686201).</p>
<p>Detto potere d&#8217;ufficio del magistrato fa da corollario alla natura flessibile del procedimento di ammissione al gratuito patrocinio ed alla sua funzione solidaristica per assicurare la difesa dei non abbienti (sollevandoli dall&#8217;onere di dover provare di non avere redditi sufficienti), ha lo scopo di assicurare l&#8217;accertamento anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente e si estende anche al giudizio di opposizione al rigetto.</p>
<p>La Corte, quindi, nel rinviare gli atti al Presidente del tribunale di Pescara per un nuovo esame, conclude affermando quanto segue: &#8220;<em>il rigetto dell&#8217;istanza di ammissione al gratuito patrocinio fondata sulla mera affermazione secondo la quale l&#8217;autodichiarazione dell&#8217;assenza di reddito è di per sé potenziale inganno, viola le disposizioni di cui alla lettera c) dell&#8217;art. 79 T.U. Spese di giustizia, anche avuto riguardo all&#8217;esercizio dei poteri di accertamento assicurati al giudice dell&#8217;ammissione ed a quello di opposizione al rigetto, che implicano una presunzione di impossidenza dell&#8217;istante che presenti autocertificazione del reddito, vincibile con l&#8217;esercizio dei poteri di accertamento assicurati al giudice dall&#8217;art. 79 e dall&#8217;art. 96, comma 2^ T.U. spese di giustizia, il cui esercizio è nondimeno, imposto al medesimo ai fini della giustificazione del rigetto</em>&#8220;.</p>
<p>Insomma, il giudice chiamato a decidere sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio dovrà basare il suo giudizio non su di una mera presunzione di ingannevolezza della dichiarazione di assenza di redditi, ma su di una presunzione di veridicità della dichiarazione dell&#8217;istante, che potrà essere vinta solo con l&#8217;esercizio dei poteri di accertamento concessi dalla legge al magistrato, il cui esercizio è imposto al medesimo per giustificare un eventuale rigetto.</p>
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		<title>Il reato di diffamazione a mezzo stampa: aspetti civili e penali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 05:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[riparazione pecuniaria]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento del danno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il reato di diffamazione, previsto dall&#8217;art. 595 c.p. punisce colui che, al di fuori dei fatti previsti dal reato d&#8217;ingiuria, &#8220;comunicando con più persone, offende l&#8217;altrui reputazione&#8220;. Tale delitto è aggravato quando viene commesso con la stampa, la pubblicità o con l&#8217;atto pubblico. Per quanto attiene alla diffamazione a mezzo stampa, iniziamo col dire che,&#8230; <br /> <a class="button small blue" href="https://www.avvocatoteresadisilvio.it/il-reato-di-diffamazione-a-mezzo-stampa-aspetti-civili-e-penali/">Leggi tutto</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il reato di diffamazione, previsto dall&#8217;art. 595 c.p. punisce colui che, al di fuori dei fatti previsti dal reato d&#8217;ingiuria, &#8220;<em>comunicando con più persone, offende l&#8217;altrui reputazione</em>&#8220;. Tale delitto è aggravato quando viene commesso con la stampa, la pubblicità o con l&#8217;atto pubblico.</p>
<p>Per quanto attiene alla diffamazione a mezzo stampa, iniziamo col dire che, secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza, la natura diffamatoria di un articolo non deve essere apprezzata sulla base di una lettura unitaria delle singole espressioni, ma con riferimento all&#8217;intero contesto della comunicazione, comprensiva dei titoli, dei sottotitoli e di tutti gli elementi che &#8220;<em>rendono esplicito, nell&#8217;immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo e quindi idonei, di per sé, a suggestionare i lettori più frettolosi</em>&#8221; (Cass. 20608/2011, conf. Cass. 25167/2008 e Cass. 9746/2000).<br />
Il titolo, in particolare, è astrattamente idoneo, in ragione della sua perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell&#8217;altrui reputazione (sul punto cfr. Cass. 18769/2013).<br />
Tali criteri possono essere utilizzati sia per apprezzare la gravità dell&#8217;offesa all&#8217;altrui reputazione, quanto ai fini della liquidazione del danno, a prescindere dai risvolti penali della vicenda, dovendosi escludere che la pronuncia spetti al solo giudice penale (cfr. Cass. Sez. III Civ. n. 29640/2017).</p>
<p>Il ricorso diretto alla giustizia civile, infatti, è l’opzione che oggi prevale nelle controversie per diffamazione,<span style="text-decoration: underline;"> il che è dovuto anche al fatto al dilatarsi delle tempistiche per agire in giudizio</span>. Mentre, infatti, in sede penale il termine per presentare la querela per diffamazione è di 90 giorni dalla pubblicazione della notizia (non trattandosi di reato procedibile d&#8217;ufficio), in sede civile è sufficiente che non sia intervenuta la prescrizione del diritto al risarcimento da fatto illecito (art. 2043 c.c.).<br />
La disciplina della prescrizione di tale illecito è contenuta nell’art. 2947 c.c. il quale prevede che: &#8220;<em>il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato</em>&#8221; e, &#8220;<em>in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile</em>&#8220;.</p>
<p>Ma non è solo un fatto di tempo: per puntare al risarcimento in sede civile (previsto ex art. 12 l. 47/1948), infatti, non è neppure necessario l&#8217;accertamento della natura dolosa dello scritto diffamatorio (cosa che occorre fare, invece, in sede penale). Questo perché sembra essere ormai superato l’orientamento giurisprudenziale che riteneva imprescindibile, per il giudice civile, l’accertamento della diffamazione dal punto di vista del dolo, rendendo così sufficiente, ai fini del risarcimento del danno, la sola componente colposa.</p>
<p>Non solo. La Cassazione ha anche evidenziato che è possibile disporre la riparazione pecuniaria nel giudizio civile per il risarcimento del danno, in quanto la riparazione &#8220;<em>integra un&#8217;ipotesi eccezionale di pena pecuniaria prevista dalla legge, che, come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato a favore del danneggiato</em>&#8221; (Cass. 14761/2017).</p>
<p>Insomma, secondo la giurisprudenza, ad oggi risulta essere molto più probabile per il diffamato vedere accolte le proprie richieste di ristoro del pregiudizio subito in sede civile e senza dover necessariamente ricorrere alla giustizia penale.</p>
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		<title>La responsabilità degli amministratori di S.p.A.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[valentina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 17:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Natura giuridica della prestazione lavorativa fonte di responsabilità Ai sensi dell&#8217;art. 2380bis c.c. gli amministratori sono coloro che gestiscono la società per azioni e compiono le operazioni necessarie per la realizzazione dell&#8217;oggetto sociale. L&#8217;organo di amministrazione può essere organizzato: 1) secondo il modello monistico (di matrice anglosassone) disciplinato dall&#8217;art. 2409-sexiedecies e successivi del codice civile,&#8230; <br /> <a class="button small blue" href="https://www.avvocatoteresadisilvio.it/la-responsabilita-degli-amministratori-di-s-p-a/">Leggi tutto</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Natura giuridica della prestazione lavorativa fonte di responsabilità</h2>
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 2380bis c.c. gli amministratori sono coloro che gestiscono la società per azioni e compiono le operazioni necessarie per la realizzazione dell&#8217;oggetto sociale.<br />
L&#8217;organo di amministrazione può essere organizzato: 1) secondo il <strong>modello monistico</strong> (di matrice anglosassone) disciplinato dall&#8217;art. 2409-sexiedecies e successivi del codice civile, 2) secondo il <strong>modello dualistico</strong> (di derivazione tedesca) disciplinato dagli art. 2409-octies e seguenti, o, come avviene più di consueto, 3) secondo il <strong>modello tradizionale</strong>.<br />
La differenza, tra questi modelli, è data dalla <span style="text-decoration: underline;">diversa denominazione ed organizzazione degli organi di gestione e di controllo della società</span>.<br />
In primo luogo, occorre sottolineare che, diversamente da quanto avviene nelle società di persone, <span style="text-decoration: underline;">nelle società di capitali gli amministratori possono non essere (ed in genere non sono) soci della società</span> (sul punto veggasi l&#8217;art. 2380 bis II comma).<br />
Si tratta, invece, molto spesso di soggetti esterni alla società, che esercitano le loro funzioni in gruppo: il cosiddetto <strong>consiglio di amministrazione</strong> (il quale elegge al suo interno un Presidente, che ne coordina i lavori e provvede alle comunicazioni interne) ed i cui componenti possono agire congiuntamente o disgiuntamente.<br />
Per alcune materie, inoltre, il consiglio di amministrazione può prevedere una <strong>delega di funzioni</strong> ad un gruppo ristretto (<strong>comitato esecutivo</strong>) o ad un singolo amministratore, che agisce sulla base dei poteri conferitiglio dal consiglio (<strong>amministratore delegato</strong>).<br />
Tutti questi soggetti vengono retribuiti per il lavoro svolto o per i risultati raggiunti, il che ha portato molto spesso gli addetti ai lavori ad interrogarsi circa la natura della prestazione lavorativa svolta dagli amministratori: si tratta di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato?<br />
Sino alla recente <strong>pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione sul punto (SS.UU. 1545/2017)</strong><span id='easy-footnote-2-267' class='easy-footnote-margin-adjust'></span><span class='easy-footnote'><a href='https://www.avvocatoteresadisilvio.it/la-responsabilita-degli-amministratori-di-s-p-a/#easy-footnote-bottom-2-267' title='Si tratta, in realtà, di una pronuncia che nasceva per risolvere il problema dei limiti di pignorabilità degli stipendi degli amministratori, ma che, in via incidentale ha risolto il problema della natura giuridica del rapporto tra amministratori e società sotto il profilo della prestaazione lavorativa svolta, per comprendere se essa rientrasse o no tra quelle previste dall&amp;#8217;art. 409 c.p.c., perché, in caso affermativo, lo stipendio degli amministratori avrebbe potuto essere pignorato solo nei limiti di 1/5 previsto dall&amp;#8217;art. 545 c.p.c., e, in caso negativo, per intero.'><sup>2</sup></a></span>, non è stata molto chiara la natura della prestazione svolta dagli amministratori: dottrina e giurisprudenza, infatti, si sono mostrate oscillanti nel qualificare gli amministratori dapprima come <strong>lavoratori autonomi</strong>, poi <strong>parasubordinati</strong>, poi <strong>subordinati</strong>, facendo leva su diverse teorie, le più note delle quali sono la <strong>teoria contrattualistica</strong> e quella dell&#8217;<strong>immedesimazione organica</strong>.</p>
<p><strong>La prima</strong> fa riferimento al <span style="text-decoration: underline;">contratto che lega l&#8217;amministratore all&#8217;impresa</span>. Essa prevede la presenza di due &#8220;parti contrattuali&#8221; autonome, distinte e portatrici di interessi diversi, che, se contrapposti, potrebbero addirittura dar luogo ad una situazione di &#8220;conflitto d&#8217;interessi&#8221;, per il quale è prevista un&#8217;apposita disciplina legislativa (art. 2373, 2475 ter o, più in generale art. 1394 e 1395 c.c.).<br />
<strong>La seconda</strong> (sulla base della quale manca qualsiasi elemento di dualità tra amministratore e società) prevede l&#8217;immedesimazione del&#8217;amministratore nell&#8217;organo della società che rappresenta, di cui cura gli interessi, senza alcun rapporto negoziale interno fonte di reciproci diritti ed obblighi.<br />
<span style="text-decoration: underline;">E&#8217; quindi ovvio che, mentre la prima teoria apre la strada ad un rapporto di natura parasubordinata, la seconda lo esclude in radice</span>.</p>
<p>La <strong>teoria contrattualistica</strong> (che fa derivare i poteri dell&#8217;amministratore non dalla legge o dallo statuto, ma da un rapporto negoziale tra le parti), si divide in cinque orientamenti diversi: 1) la tesi di coloro che hanno ravvisato tra le parti un <strong>contratto atipico</strong>, con elementi riconducibili di volta in volta a contratti diversi (mandato, contratto d&#8217;opera, lavoro subordinato etc&#8230;); 2) l&#8217;<strong>antica teoria</strong> che assimila la figura dell&#8217;amministratore a quella del <strong>mandatario</strong> (in particolare con riferimento alla diligenza del medesimo); 3) <strong>la teoria più isolata che vede l&#8217;amministratore come un lavoratore subordinato della società</strong>, la quale può nominarlo e revocarlo attraverso l&#8217;assemblea, controllarlo attraverso gli organi di gestione e controllo e che prevede il diritto dell&#8217;ammnistratore al compenso ed il dovere di fedeltà dell&#8217;ammnistratore nei confronti della società (e che trova la sua massima espressione nel dovere di non concorrenza ex art. 2390 c.c.); 4) <strong>la teoria che vede nell&#8217;amministratore un prestatore d&#8217;opera della società</strong>, che lavora per incrementarne i profitti e percepisce un compenso in ragione del tempo e dell&#8217;impegno profuso e, infine 5) <strong>la teoria che il conduce la prestazione dell&#8217;amministratore nell&#8217;ambito della parasubordinazione</strong>, sulla scia della nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 1994 (SS.UU. 14 dicembre 1994 n. 10680), la cui prestazione lavorativa è determinata nei limiti della legge e dello statuto della società.</p>
<p>La più recente giurisprudenza, pur dando atto di tutte queste diverse posizioni, ha però accolto la <strong>teoria dell&#8217;immedesimazione organica tra persona ed ente</strong>, stabilendo che l&#8217;amministratore di una società di azioni è legato alla medesima da un <strong>rapporto societario</strong>, che, in quanto tale ed in assenza del vincolo della coordinazione, non è compreso tra quelli previsti dall&#8217;art. 409 c.p.c.<br />
Pertanto il compenso che gli spetta è interamente pignorabile.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Ne consegue, pertanto, che l&#8217;amministratore di società è un lavoratore autonomo</span>, che rappresenta la società in virtù dell&#8217;immedesimazione organica e che è sempre personalente responsabile delle decisioni che prende in danno alla medesima, senza averne i poteri o non esercitandoli nel modo dovuto.</p>
<h2>Profili di responsabilità ascrivibili agli amministratori nell&#8217;esercizio delle loro funzioni: responsabilità civile, penale ed amministrativa</h2>
<p><span style="text-decoration: underline;">Gli amministratori sono soggetti a varie forme di responsabilità per gli atti compiuti in nome e per conto della società</span>: pertanto, qualora essi cagionino dei danni (nei confronti della società o dei terzi), sono chiamati a risarcirli.<br />
Per quanto attiene alla <strong>responsabilità nei confronti dei terzi</strong> si fa normalmente riferimento ai creditori della società, che potrebbero vedere lesi i loro diritti od i loro interessi in ragione di atti compiuti in modo poco diligente (se non addirittura scellerato) dagli amministratori, che cagionino loro un danno economico.<br />
La <strong>responsabilità del singolo amministratore nei confronti della società</strong> può estrinsecarsi sia in atti compiuti al di fuori dei limiti della delega concessa dal consiglio di amministrazione (o in frode alla legge art. 2626 e successivi c.c.) che nell&#8217;omissione di atti dovuti (art. 2629-bis e seguenti c.c.).<br />
Nel primo caso l&#8217;amministratore risponde personalmente ex art. 1399 c.c. nei confronti dei terzi degli atti compiuti senza averne i poteri o eccedendo i limiti del potere conferitogli: egli è infatti tenuto a risarcire il cosiddetto &#8220;interesse negativo&#8221; ossia quello che il terzo aveva a non essere coinvolto in trattative e spese inutili ma non il c.d. &#8220;interesse positivo&#8221; che il terzo contraente aveva alla esecuzione del contratto.<br />
Nel secondo caso caso di controversia il giudice deve compiere una valutazione sulla condotta dell&#8217;amministratore mettendosi al suo posto quando l&#8217;atto fu compiuto, ed immaginare la condotta che avrebbe tenuto &#8220;l&#8217;agente modello&#8221; nelle stesse circostanze.</p>
<p>Lo stesso discorso fatto per la responsabilità civile degli ammnistratori vale anche per la <strong>responsabilità penale</strong>: la legge prevede, infatti, la salvaguardia della società qualora i suoi gestori o delegati agiscano nell&#8217;interesse esclusivo proprio o di terzi all&#8217;insaputa della società. In quel caso solo gli amministratori risponderanno personalmente del reato commesso (art. 5 della legge 231/2001).<br />
Per quanto riguarda i <strong>reati propri degli amministratori</strong>, essi sono contenuti negli art. 2626 e seguenti del codice civile e riguardano atti compiuti dai gestori nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni ma in violazione della legge, come, ad esempio: l&#8217;indebita restituzione dei conferimenti ai soci, l&#8217;illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali e le operazioni compiute in pregiudizio dei creditori. Vi sono poi i <strong>reati commessi mediante omissione</strong>: come l&#8217;omessa comunicazione del conflitto d&#8217;interessi, l&#8217;omessa comunicazione di denunce, comunicazioni e depositi e l&#8217;omessa convocazione dell&#8217;assemblea.<br />
Tali reati, oltre ad essere fonte di un&#8217;obbligazione risarcitoria nei confronti della società o del terzo che ha subito il danno, prevedono anche la punizione del reao attraverso sanzioni detentive o pecuniarie.</p>
<p>La <strong>responsabilità penale della società</strong> riguarda, quindi, solo i reati che la società commette nell&#8217;esercizio delle sue funzioni: se, infatti, precedentemente alla legge 231/2001 (responsabilità amministrativa delle società e degli enti) si riteneva che le società non potessero delinquere, ad oggi la situazione è cambiata e le persone giuridiche non solo possono delinquere, ma è addirittura possibile stabilire la <strong>responsabilità dei singoli organi di gestione</strong>, sulla base della delega delle funzioni (art. 6 della legge 231/2001).<br />
La nuova disciplina dei reati commessi per violazione delle <strong>norme sulla sicurezza sul lavoro</strong> è un chiaro esempio di come opera la <strong>delega delle funzioni</strong>: essa prevede, infatti, una serie di deleghe delle funzioni di vigilanza sul singolo lavoratore, a partire dalle posizioni apicali dell&#8217;impresa sino a giungere al superiore più prossimo al singolo lavoratore.<br />
La delega di funzioni è importantissima a livello penale, in quanto la società può andare esente da responsabilità quando prova che: a) l&#8217;organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) è stata attuata una corretta vigilanza sul funzionamento e l&#8217;osservanza dei modelli; c) le persone che hanno commesso il reato vi sono riuscite per aver eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell&#8217;organo di vigilanza.</p>
<p>Per quanto attiene alle fattispecie di reati che la società può commettere, oltre ai reati comuni contenuti nel codice penale e nel codice civile (art. 2621 e successivi del codice civile), sono previsti anche altri illeciti previsti dalle leggi speciali come, ad esempio, i reati ambientali, fallimentari e tributari. Un discorso a parte deve farsi, poi, per le società a partecipazione pubblica, alle quali si applicano anche le norme di diritto amministrativo e quelle previste per i reati contro la pubblica amministrazione.</p>
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